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Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 02/08/2000 (Rv. 539061 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA | Disposizioni non prevedenti la misura minima della sanzione - Pagamento ridotto consentito solo nella misura di un terzo del massimo edittale - Necessità.
Stato
decisa il 2000-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539061-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - PAGAMENTO SU MISURA RIDOTTA

In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative che non contengono la previsione del minimo della sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto con effetto solutorio previsto dall'art. 16 legge n. 689 del 1981 sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo, dovendosi perciò escludere (al fine di evitare di svuotare di efficacia dissuasiva la sanzione attraverso pagamenti ridotti in misura meramente simbolica) che sia consentito il più favorevole pagamento nella misura del doppio del minimo, individuato questo nella somma di lire quattromila indicata in via generale quale minimo irrogabile per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 legge n. 689 cit.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)