Sez. U, Sentenza n. 108 del 12/03/2001 (Rv. 544682 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza - Nomina di commissario "ad acta" - Interpretazione del giudicato - Esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OBBLIGO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONFORMARSI AL GIUDICATO - GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE
L'avvenuta nomina, da parte del giudice amministrativo, di un commissario "ad acta" per dare esecuzione ad un precedente giudicato, comporta che le questioni insorte sulle determinazioni di detto commissario ed, in genere, sulla sua azione rientrano nelle vicende del giudice dell'esecuzione; sicché, tutte le contestazioni in ordine a detta azione vanno proposte davanti al giudice dell'esecuzione, del quale il commissario è un ausiliario, fino a quando questi, con una valutazione estesa al merito, non ritenga che il precedente giudicato abbia ricevuto completa esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)