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Sez. L, Sentenza n. 1667 del 14/02/1987 (Rv. 451059 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA O MANCATA O TARDIVA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO RITIRATO - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE NEL MERITO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451059-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA O MANCATA O TARDIVA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO RITIRATO - IMPROCEDIBILITÀ DELL'APPELLO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE - RIGETTO DELL'IMPUGNAZIONE NEL MERITO - PRESUPPOSTI.*

Nel nuovo rito delle controversie individuali del lavoro ed in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, non sono applicabili le norme di rito ordinario relative alle forme ed ai termini della Costituzione in appello. Pertanto, nel caso di mancato deposito del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, o di mancata o tardiva restituzione del fascicolo ritirato alla chiusura dell'istruzione, il giudice, che non possa supplire gli Atti di causa, deve ordinare all'appellante, a norma dell'art. 421 cod. proc. civ., il deposito del proprio fascicolo e, qualora tale Onere probatorio non venga adempiuto, persistendo la Mancanza della documentazione, deve rigettare l'appello nel merito. (Conf 3895/84, mass n 435842).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)