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Sez. L, Sentenza n. 14820 del 27/06/2007 (Rv. 597768 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Difetto di integrazione del contraddittorio - Poteri d'ufficio del giudice - Ambito - Prova - Onere della parte deducente - Conseguenze nel giudizio di legittimità.
Stato
decisa il 2007-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597768-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Il litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma il giudice, al fine di decidere se sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, deve avere riguardo alla domanda, poiché è questa che fissa e delimita l'ambito della controversia. Ne consegue che, ove la ricorrenza di tale litisconsorzio non sia rilevata d'ufficio, è onere della parte dimostrare, in relazione alla domanda, i presupposti che giustificano l'integrazione del contraddittorio e, se tale eccezione viene posta per la prima volta nel giudizio di cassazione, la relativa prova deve emergere dagli atti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)