Sez. 3, Sentenza n. 3281 del 15/02/2006 (Rv. 587632 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Situazioni sostanziali plurisoggettive - Sussistenza del litisconsorzio necessario - Limitazione alle ipotesi di prestazione inscindibile - Fattispecie relativa all'annullamento di negozio ipotecario per difetto di rappresentanza in capo al concedente.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità' connessa con l'esperimento dell'azione proposta, come nella ipotesi in cui la domanda tenda all'adempimento di una prestazione inscindibile. Ne consegue che nel giudizio introdotto con la domanda del terzo proprietario del bene ipotecato diretta a conseguire la cancellazione di ipoteca sul presupposto dell'insussistenza di un valido negozio ipotecario - in quanto stipulato da soggetto privo del potere di rappresentanza - quest'ultimo assume la qualità di parte necessaria (anche in fase di impugnazione ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.), perché la pronuncia circa l'avvenuto conferimento dei poteri al rappresentante deve intervenire essenzialmente nei suoi confronti e, per essere opponibile al creditore, va resa nei confronti di entrambi i partecipanti al negozio ipotecario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)