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Sez. 1, Sentenza n. 11059 del 09/11/1993 (Rv. 484233 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere | Notificazione - Requisito estrinseco di efficacia - Piena conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato - Equipollenza.
Stato
decisa il 1993-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484233-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Ingiunzione - In genere

L'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 costituisce un provvedimento amministrativo di natura sanzionatoria, per il quale la notifica - secondo i principi valevoli per gli atti amministrativi - costituisce soltanto un requisito estrinseco di efficacia, che è sostituibile dalla piena conoscenza di fatto da parte dell'interessato, legittimato ad impugnarlo a prescindere dalla avvenuta notifica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)