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Sez. 1, Sentenza n. 2852 del 28/03/1996 (Rv. 496665 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Ordinanza ingiunzione - Notificazione - A mezzo servizio postale - Mancata stesura della relata notifica - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496665-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

L'ordinanza - ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 costituisce un provvedimento amministrativo per il quale la notifica - secondo i principi valevoli per gli atti amministrativi - rappresenta solo un requisito estrinseco di efficacia, che è sostituibile dalla piena conoscenza di fatto da parte dell'interessato, legittimato ad impugnarlo a prescindere dall'avvenuta notifica. Pertanto, la circostanza che due ordinanze - ingiunzioni siano state notificate congiuntamente, senza una vera e propria relata di notifica (nella specie, esse erano state spedite a mezzo posta) non implica nullità degli atti, una volta che il destinatario, per il fatto stesso di aver proposto tempestiva opposizione, dimostri che il risultato conoscitivo era stato conseguito.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)