Sez. 1, Sentenza n. 24495 del 30/10/2013 (Rv. 628202 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Creditore ipotecario - Legittimazione attiva all'opposizione alla stima - Sussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dà la facoltà di opporsi alla stima, oltre ai proprietari, anche gli "altri interessati", e questi ultimi individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari: i primi vanno identificati nei soggetti iscritti nei registri immobiliari o negli atti catastali, mentre i secondi sono individuabili tramite i registri della conservatoria immobiliare. È, pertanto, legittimato all'opposizione alla stima il creditore ipotecario, in quanto ricompreso tra "gli altri interessati" in virtù di un diritto reale di garanzia, che gli attribuisce la possibilità di soddisfare le proprie ragioni sulla indennità di espropriazione.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 54, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)