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Sez. 1, Sentenza n. 7906 del 18/05/2012 (Rv. 622603 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Assegnatario e concessionario delle aree espropriate - Azione ex art. 2900 cod. civ. svolta nel giudizio di opposizione - Legittimazione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622603-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità di espropriazione, è inammissibile la domanda svolta dal terzo (nella specie, l'impresa aggiudicataria ed in parte concessionaria delle aree espropriate) in surrogazione del Comune, perché l'azione di cui all'art. 2900 cod. civ. ha la sola funzione di assicurare al patrimonio del debitore i mezzi di soddisfazione dei suoi crediti e ragioni nei confronti dei terzi, consentendo al proprio creditore di esercitare i diritti verso costoro, ove il debitore medesimo ne trascuri l'esercizio, per cui la citata azione non si estende alle obbligazioni cui il Comune sia tenuto ad adempiere, com'è quella dell'espropriante di corrispondere all'espropriato l'indennità; invero, tale giudizio ha per oggetto esclusivamente la determinazione del "quantum" dell'indennità dovuta all'espropriato per effetto dell'ablazione dell'immobile e non è estensibile a rapporti diversi, ancorché asseritamente connessi, rispetto a quello, fra espropriato ed espropriante, inerente al credito indennitario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)