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Sez. 1, Sentenza n. 13115 del 15/07/2004 (Rv. 574617 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Comodatario di opificio industriale espropriato - Legittimazione attiva all'opposizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574617-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, a sostegno di pretese indennitarie verso l'espropriante relative all'attività industriale - pregiudicata dall'espropriazione - svolta da soggetto diverso dal proprietario attraverso il godimento, a titolo di comodato, del suolo espropriato e dei manufatti su di esso installati, non è invocabile l'applicazione né dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971 - che facultizza all'opposizione, oltre ai proprietari, gli "altri interessati" - essendo questi ultimi individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari; né dell'art. 17 della stessa legge n. 865, che si riferisce soltanto al "fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante"; né dell'art. 27 della legge n. 2359 del 1865, che si riferisce soltanto al "conduttore" del fondo (senza, peraltro, attribuirgli un ulteriore, autonomo indennizzo rivolto a compensare il pregiudizio per le attività di fatto espletate sull'immobile ed interrotte dall'espropriazione); né degli artt. 39 e 40 della stessa legge n. 2359, che si riferiscono esclusivamente all'"indennità dovuta all'espropriato" per la perdita del suo diritto dominicale, in conformità, del resto, alla "ratio" ed al contenuto dell'intera legge, la quale non prevede che all'imprenditore, sia esso o meno proprietario dell'immobile, spetti un'indennità per il fatto di vedere dissolta l'organizzazione aziendale.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 27, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 52, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)