diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20652 del 07/10/2011 (Rv. 619846 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE | Condanna alle spese - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619846-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IN GENERE

L'ufficio del P.M. non può essere destinatario di condanna alle spese del giudizio in caso di soccombenza. (Fattispecie relativa a domanda di revocazione ex art. 397 cod. proc. civ. di sentenza resa dal tribunale, in materia di liquidazione di compensi al liquidatore nel concordato preventivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 397

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)