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Sez. 3, Sentenza n. 4340 del 07/07/1980 (Rv. 408205 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO IN ORDINE ALL'AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408205-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DEL TERZO - LEGITTIMAZIONE DEL TERZO IN ORDINE ALL'AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO OGGETTIVO - PRESUPPOSTI.*

In ipotesi di Estinzione dell'obbligazione per adempimento di un terzo, secondo la previsione dell'art 1180 cod civ, e, cioe, ad opera di un soggetto estraneo al rapporto, che intervenga spontaneamente ed unilateralmente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento resta riferibile al terzo medesimo, al quale, pertanto, spetta l'Azione di ripetizione di indebito oggettivo, ai sensi e nel concorso delle condizioni degli artt 2033 e seguenti cod civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)