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Sez. L, Sentenza n. 9892 del 05/10/1998 (Rv. 519455 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Assunzione diretta di manodopera ex art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56 - Carenza dei presupposti e condizioni - Regime sanzionatorio.
Stato
decisa il 1998-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519455-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

Al fine dell'applicazione della legge speciale 28 febbraio 1987 n. 56, in tema di agevolazione del mercato del lavoro ed in deroga alla disciplina generale prevista dalla legge 29 aprile 1949 n. 264, in materia di collocamento per il tramite degli uffici provinciali o circoscrizionali del lavoro e della massima occupazione, l'art. 23, comma terzo, della predetta legge n. 56/87 consente l'assunzione diretta di manodopera soltanto qualora ricorrano congiuntamente i presupposti e le condizioni ivi tassativamente indicati, ossia che si tratti del settore del turismo e dei pubblici esercizi; che l'assunzione con tali modalità semplificate afferisca alla esecuzione di speciali (urgenti) servizi; che la loro durata non sia superiore ad un giorno; che della avvenuta assunzione diretta del personale sia data tempestiva comunicazione all'Ufficio di collocamento competente entro il primo giorno non festivo successivo. In carenza di taluno dei predetti elementi, da ritenere costitutivi della fattispecie a formazione progressiva così regolata, l'assunzione diretta non è ammessa e, qualora venga illecitamente effettuata, l'ipotesi rientra nel divieto sancito dalla normativa di carattere generale con i profili sanzionatori ivi previsti.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Legge 29/04/1949 num. 264 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)