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Sez. L, Sentenza n. 11485 del 21/10/1992 (Rv. 479068 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere | Assunzione diretta di manodopera - Giustificazione ex art. 23 legge n. 56 del 1987 - Onere probatorio - Incidenza sul datore di lavoro.
Stato
decisa il 1992-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479068-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - In genere

Le situazioni che, ai sensi dell'art. 23, terzo comma, della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), giustificano l'assunzione diretta di manodopera (nei settori del turismo e dei pubblici esercizi) debbono essere dimostrate, secondo i principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 cod. civ.), dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)