Sez. L, Sentenza n. 7468 del 21/05/2002 (Rv. 554610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni di un giorno per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - Disciplina ex art. 23 legge n. 56 del 1987 - Condizioni - Esistenza di una programmazione aziendale in ordine a tali servizi - Ininfluenza - Prova dell'insussistenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore nell'intervallo fra singoli contratti giornalieri - Necessità - Esclusione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Con riferimento alle assunzioni di un giorno per l'esecuzione di speciali servizi nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, nella disciplina dettata dall'art. 23 legge 28 febbraio 1987 n. 56 (per rapporti lavorativi anteriori all'entrata in vigore della nuova disciplina ex art. 10 D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368), il contratto di lavoro deve ritenersi legittimo allorché abbia come sua causa lo svolgimento dello speciale servizio, della durata normativamente fissata, previsto dalla contrattazione collettiva ("meeting", convegni, fiere ed eventi similari), pure se lo stesso servizio sia inserito in una programmazione aziendale; ai fini di tale legittimità non è necessaria la prova dell'inesistenza di un obbligo di disponibilità del lavoratore nell'intervallo fra singoli contratti giornalieri (ovvero la prova di rifiuti che il lavoratore abbia opposto a singole offerte di assunzione giornaliera), a meno che non sia dedotta in giudizio la sussistenza di un unico contratto di lavoro a tempo indeterminato dissimulato da singole assunzioni.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)