Sez. U, Sentenza n. 10616 del 28/11/1996 (Rv. 500877 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Appalti stipulati da enti pubblici economici in situazione di parità con gli aspiranti all'aggiudicazione - Giurisdizione giudice ordinario - Sussistenza - Art. 32 bis D.L. n. 101 del 1995 - Influenza - Esclusioni.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
Le controversie concernenti l'aggiudicazione di un appalto stipulato da un ente pubblico economico (nella specie un Consorzio per l'area di sviluppo industriale), che agisca in proprio e in posizione di parità con gli aspiranti alla gara, non già quale concessionario di un pubblico non economico, appartengono alla cognizione del giudice ordinario, in quanto gli atti attinenti alla procedura di scelta dell'aggiudicatario (bando, lettera di invito, verbale di aggiudicazione ed approvazione dello stesso) non ineriscono alla organizzazione dell'ente e non sono idonei a degradare la posizione soggettiva dei terzi, in essi coinvolti, ad interesse legittimo. Su tale assetto della giurisdizione non influisce l'art. 31 bis, comma secondo, D.L. n. 101 del 1995, convertito nella legge n. 216 del 1995 - secondo cui i ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamento di lavori pubblici per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21 legge n. 1034 del 1971 devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione -, trattandosi di norma da interpretarsi in senso puramente letterale, non già come disposizione attributiva di giurisdizione in materia di esclusione dall'affidamento di lavori pubblici qualora la relativa controversia sia devoluta al giudice ordinario, ma solo come norma volta alla sollecita definizione di dette controversie nei casi in cui esse appartengano alla cognizione del giudice amministrativo, il quale abbia esercitato i propri poteri di sospensiva.
Riferimenti normativi: Legge 05/10/1991 num. 317 art. 36 CORTE COST., Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 31 bis, Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)