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Sez. U, Ordinanza n. 6487 del 06/05/2002 (Rv. 554169 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie aventi ad oggetto procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - Nuovo testo dell'art. 33, lett. d), D.Lgs. n. 80 del 1998 - Portata - Giurisdizione del giudice amministrativo - Rilevanza della norma determinativa della giurisdizione nei giudizi già pendenti dinanzi al giudice amministrativo, originariamente privo di giurisdizione - Sussistenza - Art. 5 cod. proc. civ. - Carattere ostativo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554169-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 33, lett. d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (nel testo risultante per effetto della sostituzione operata dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205), le controversie relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte di pubbliche amministrazioni ovvero di soggetti privati (che siano però tenuti ad applicare la normativa comunitaria o le regole dei procedimenti di evidenza pubblica nella scelta del contraente) sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche se l'affidamento non sia strumentale alla gestione di un pubblico servizio e non dia luogo alla stipulazione di un contratto di appalto; tale innovazione normativa, ancorché priva di efficacia retroattiva, assume rilievo ai fini della determinazione della giurisdizione allorché il giudizio di merito sia stato instaurato innanzi al giudice amministrativo, originariamente sprovvisto di giurisdizione (in relazione alle controversie relative all'aggiudicazione di appalti stipulati da enti pubblici economici non agenti quali concessionari di ente pubblico non economico) e solo successivamente investito della stessa, atteso che la norma dell'art. 5 cod. proc. civ. (là dove stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge, ovvero allo stato di fatto, vigente al momento della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti) essendo diretta a favorire, e non ad impedire la c.d. "perpetuatio iurisdictionis", trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)