Sez. 6, Sentenza n. 6179 del 30/04/1996 Ud. (dep. 19/06/1996) Rv. 205093 - 01
Stupefacenti - In genere | Soggetti autorizzati all'impiego ed al commercio - Registro dei movimenti di entrata ed uscita - Documento cartaceo - Necessità - Sussistenza - Memorizzazione elettronica - Sufficienza - Esclusione.
Stupefacenti - In genere
L'art. 60 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nell'imporre che i movimenti di entrata ed uscita delle sostanze stupefacenti (da parte dei soggetti autorizzati all'impiego ed al commercio delle stesse) siano annotati su uno speciale registro, fa riferimento ad un documento cartaceo. Deve pertanto escludersi la sufficienza di memorizzazione elettronica: il legislatore invero, optando per la forma tradizionale ha prescelto un mezzo che consente il controllo anche ad un personale non dotato di specializzazione tecnica, soggetto fra l'altro a veloce obsolescenza, proporzionale alla rapidissima evoluzione degli strumenti elettronici.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)