Sez. 3, Sentenza n. 2080 del 16/12/1999 Ud. (dep. 23/02/2000) Rv. 215525 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Criteri di individuazione - Pubbliche amministrazioni - Uffici giudiziari - Capi degli uffici giudiziari - Qualità di datori di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro - Sussistenza.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
A norma dell'art.2 del d.lgs. n.626 del 1994, per datore di lavoro - ai fini della normativa sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro - deve intendersi, nelle pubbliche amministrazioni, il dirigente al quale spettano poteri di gestione, da individuare ai sensi dell'art.30 del d.lgs. n. 242 del 1996. Tale individuazione è stata operata, per gli uffici giudiziari, con decreto del Ministro della giustizia del 18 novembre 1996, il cui art.1, lett.g), ha stabilito che per gli uffici medesimi devono considerarsi datori di lavoro i rispettivi capi. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha escluso che tale qualità rivestisse il provveditore regionale alle opere pubbliche, chiamato a rispondere della contravvenzione di cui all'art.13 del d.P.R. n.547 del 1955, per la omessa dotazione di uscite di sicurezza per taluni uffici di un tribunale, conseguentemente annullando senza rinvio la relativa sentenza di condanna).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 2, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 30 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)