Sez. 3, Sentenza n. 2297 del 13/01/1999 Ud. (dep. 23/02/1999) Rv. 213156 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Criteri di individuazione - Necessità di avere riguardo non alla qualifica ma alle funzioni in concreto esercitate - Sindaco - Responsabilità - Solo se a conoscenza della situazione - Ragione.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di norme per la prevenzione dagli infortuni non si può ascrivere al sindaco, anche se di un comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando esse non si riferiscono a carenze strutturali, addebitabili ai vertici dell'ente, e quando esista un apposito ufficio tecnico, con relativo dirigente ad esso preposto, deputato ex lege alla vigilanza e controllo del patrimonio immobiliare del comune. Sussisterà responsabilità per il sindaco solo se risulti che questi fosse a conoscenza della situazione antigiuridica, e ciò nondimeno abbia omesso di intervenire, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST., Legge 19/09/1994 num. 626 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)