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Sez. 1, Sentenza n. 2691 del 21/03/1994 (Rv. 485827 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Sottoscrizione del procuratore | Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485827-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Citazione - Contenuto - Sottoscrizione del procuratore

La sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 cod. proc. civ., della parte che sta in giudizio personalmente), è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo, e non già soltanto la nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)