Sez. 1, Sentenza n. 6111 del 18/06/1999 (Rv. 527657 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Parte in giudizio personalmente - Sottoscrizione - Mancanza - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE
Poiché l'art. 125 cod.proc.civ. prescrive che l'originale e le copie della citazione devono essere sottoscritte dalla parte che sta in giudizio personalmente, il difetto di sottoscrizione della copia dell'atto di citazione notificata e di quella inserita nel fascicolo d'ufficio è causa di inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)