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Sez. 1, Sentenza n. 4121 del 13/10/1993 Cc. (dep. 03/12/1993) Rv. 195720 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere | Ordinanza che la respinga - Diretta impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/195720-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere

L'ordinanza con la quale il G.I.P. rigetta l'istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. non è immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ma può solo esserlo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)