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Sez. 7, Ordinanza n. 35055 del 13/04/2018 Cc. (dep. 24/07/2018) Rv. 273616 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 comma 2 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273616-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'autonoma impugnabilità del provvedimento di rigetto emesso dal giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di applicazione della pena presentata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., essendo previste dall'ordinamento, a tutela delle ragioni dell'imputato, la possibilità di rinnovare la richiesta e quella di impugnare il provvedimento di rigetto unitamente alla sentenza che definisce il giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)