Sez. 6, Sentenza n. 9685 del 08/03/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155711 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO SENZA PAGAMENTO DEL RISCATTO - NECESSITÀ DELLA VOLONTARIETÀ DELL'EVENTO DELLA LIBERAZIONE - SUSSISTENZA - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE - ATTENUANTE DELLA LIBERAZIONE DELL'OSTAGGIO SENZA PAGAMENTO DEL RISCATTO - NECESSITÀ DELLA VOLONTARIETÀ DELL'EVENTO DELLA LIBERAZIONE - SUSSISTENZA - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - DIFFERENZE.*
L'attenuante della liberazione dell'ostaggio senza pagamento del riscatto richiede un minimo coefficiente di volontarietà del sequestrante: non è necessario che il contributo dell'imputato all'evento della liberazione sia spontaneo, come nell'attenuante della riparazione del danno, ma è indispensabile che sia volontario, e, cioè che non sia conseguenza di fattori esterni (come la fuga dell'ostaggio o l'intervento della polizia). (V mass n 149419; (V mass n 144291; (Conf mass n 153935; (Conf mass n 153598; (Conf mass n 147680; (Conf mass n 138097, sulla seconda parte della massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)