Sez. U, Sentenza n. 3403 del 20/10/1975 (Rv. 377550 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELL'IMPOSIZIONE - ACCORDO GATT - PARITA DI TRATTAMENTO TRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - RIFERIMENTO AL SINGOLO ATTO IMPOSITIVO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - NECESSITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELL'IMPOSIZIONE - ACCORDO GATT - PARITA DI TRATTAMENTO TRA PRODOTTI NAZIONALI ED IMPORTATI - RIFERIMENTO AL SINGOLO ATTO IMPOSITIVO - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AL CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - NECESSITA.*
La norma dell'art 3, parte seconda dell'accordo generale GATT, con cui le parti contraenti riconoscono che le tasse e le altre imposizioni interne, cosi come le leggi, regolamenti e prescrizioni riguardanti la vendita, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'utilizzazione dei prodotti non dovranno essere applicati ai prodotti importati o nazionali in maniera da proteggere la produzione nazionale e S'impegnano a non sottoporre le merci di importazione a tasse o altre imposizioni interne, superiori a quelle che colpiscono i prodotti similari nazionali, dev'essere intesa nel senso che la parita di trattamento deve essere rapportata non al singolo atto impositivo considerato a se stante che possa colpire il prodotto nazionale o quello importato in occasione di un atto economico che lo interessi, bensi al carico tributario complessivo che incida, nel territorio dello stato, su un determinato prodotto: il quale carico tributario non puo essere maggiore, per i prodotti importati dai paesi aderenti all'accordo, di quello che grava sui prodotti nazionali similari. (V 10/75, mass n 373108; 2/75, mass n 373087; (V 1773/72, mass n 358740; 1771/72, mass n 358731).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)