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Sez. 5, Sentenza n. 2418 del 18/02/2003 (Rv. 560557 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazioni per l'acquisto della cosidetta "prima casa" - Disciplina applicabile "ratione temporis" - Art. 16, primo comma, D.L. n. 155 del 1993, conv. nella legge n. 243 del 1993 - Condizioni per fruire dell'agevolazione - Indicazione - Fattispecie relativa a contribuente avente proprietà di altra abitazione in comune posto in luogo lontano da quello di lavoro.
Stato
decisa il 2003-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560557-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'agevolazione per la cosidetta prima casa, disciplinata dall'art. 1, lett. b), nota II - bis della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 16, primo comma, del D.L. n. 155 del 1993, convertito - con modificazioni - nella legge n. 243 del 1993, subordina l'applicazione del beneficio all'acquisto di un'unità immobiliare da destinare a propria abitazione nel comune di residenza o (se diverso) ove si svolge la propria attività, alla non possidenza di altro immobile <idoneo> ad essere destinato a tale uso e alla dichiarazione formale, posta nell'atto di compravendita, di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato. Ne consegue che chi abbia il possesso di altra casa valutata come <non idonea> all'uso abitativo, sia per circostanze di natura oggettiva (es.: inabitabilità) che di natura soggettiva (es.: fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative) può ugualmente godere dell'agevolazione.(In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio a un acquirente di bene immobile, proprietario di altro immobile in un comune diverso, ritenuto - con apprezzamento di merito insindacabile nel giudizio di legittimità - non utilmente utilizzabile quale alloggio principale, per la sua distanza dal luogo di lavoro del contribuente).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Decreto Legge 22/05/1993 num. 155 art. 16, Legge 19/07/1993 num. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)