diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8449 del 11/07/1992 (Rv. 478143 - 01)

Usufrutto, uso, abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttuario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttuario | Contratto di affitto di fondo rustico concluso dall'usufruttuario - Cessazione dell'usufrutto - Opponibilità al proprietario - Condizioni - Abrogazione implicata dell'art. 999 cod. civ. da parte della legge n 203 del 1982 - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478143-01

Usufrutto, uso, abitazione - Usufrutto - Obblighi dell'usufruttuario - Liquidazione dell'amministrazione - Locazioni concluse dall'usufruttuario

L'art. 999 cod. civ., a norma del quale le locazioni concluse dall'usufruttuario ed in corso alla data di cessazione dell'usufrutto sono opponibili al proprietario purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, non è stato implicitamente abrogato dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, che non disciplina anche le condizioni di forma e di sostanza richieste per l'opponibilità al proprietario del contratto di affitto di fondo rustico concluso dall'usufruttuario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 999, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)