Sez. 2, Ordinanza n. 11574 del 30/04/2024 (Rv. 671123-01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Convenzione stipulata ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Preliminare tra costruttore ed acquirente - Cessione del diritto di superficie - Clausola di determinazione del prezzo - Nullità - Limiti - Conseguenze in tema di pronuncia ex art. 2932 c.c..
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA
In tema di edilizia residenziale popolare ed agevolata, in base all'art. 35 l. n. 865 del 1971, la clausola di determinazione del prezzo di cessione del diritto di superficie, nel preliminare tra costruttore e promissario acquirente, è nulla solo nell'ipotesi in cui ecceda il prezzo stabilito nella convenzione tra lo stesso costruttore e l'ente territoriale, sicché, ove il prezzo contrattuale sia inferiore a quest'ultimo, il contratto è valido e il trasferimento del diritto immobiliare mediante pronuncia ex art. 2932 c.c. deve essere subordinato al pagamento dell'importo residuo tra quello indicato in contratto e quello già corrisposto.
Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2932, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)