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Sez. 2 - , Sentenza n. 21 del 03/01/2017 (Rv. 642184 - 01)

DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE) | Prezzo massimo dell'immobile di edilizia agevolata ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 – Permanenza del vincolo nei passaggi di proprietà – Fondamento - Conseguenze - Clausola contenente prezzo difforme - Nullità parziale.
Stato
decisa il 2017-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642184-01

DIVISIONE - IN GENERE (DIVISIONE CONVENZIONALE)

Il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti, ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, quest'ultime, precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 179 del 1992, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione, ex art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire operazioni speculative di rivendita; in tal caso, pertanto, la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 179 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1339

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)