Sez. 1, Sentenza n. 2392 del 11/04/1996 Cc. (dep. 25/06/1996) Rv. 205164 - 01
Reati fallimentari - Bancarotta in genere | Momento consumativo - Individuazione - Conseguenze in tema di applicazione o revoca del condono.
Reati fallimentari - Bancarotta in genere
Il momento consumativo dei reati di bancarotta si perfeziona all'atto della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto la sentenza di fallimento rappresenta elemento costitutivo del reato di bancarotta, e non condizione oggettiva di punibilità. Ne consegue che, in materia di applicazione o di revoca dell'indulto, è alla data della sentenza dichiarativa di fallimento che occorre far riferimento, essendo del tutto ininfluente che la condotta sia cessata in epoca anteriore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)