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Sez. 5, Sentenza n. 27985 del 21/12/2011 (Rv. 620787 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Reddito d'impresa - Esclusione dall'imposta ex art. 115, comma secondo, lett. e-bis), d.P.R. n. 917 del 1986 - Condizioni - Numero di addetti non superiore a tre - Prevalenza del lavoro rispetto all'organizzazione - Accertamento - Criteri - Rilevanza dei crediti e della liquidità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620787-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di ILOR, l'esclusione dall'imposizione, ex art. 115, comma 2, lett. e-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - introdotto dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 408 - del reddito d'impresa, è subordinata sia al requisito che il numero degli addetti non sia superiore a tre, sia al presupposto che il lavoro dei soci sia prevalente rispetto all'organizzazione dell'attività. Al fine di stabilire tale rapporto di prevalenza non possono essere automaticamente incluse le attività "numerarie" (crediti e disponibilità liquide), che, in mancanza di dimostrazione della loro precisa origine e/o destinazione, non sono indicative della preponderanza della componente capitale, ben potendo rappresentare il risultato del lavoro personale dei soci sotto forma di remunerazione.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)