Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 16/05/2003 (Rv. 563203 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Esclusioni - Art. 115, comma secondo, lett. e bis), del d.P.R. n. 917 del 1986 - Requisito del numero massimo di tre addetti all'impresa - Interpretazione - Stabile inserimento nell'impresa - Necessità - Conseguenze - Agente di commercio.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di ILOR, l'art. 115, comma secondo, lett. e bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (lettera aggiunta dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408), nel fissare, ai fini dell'esclusione dei redditi ivi previsti dall'imposta, la condizione - fra l'altro - del contenimento della forza lavorativa dell'impresa nel numero complessivo di tre persone (compreso il titolare), fa riferimento agli "addetti" all'impresa, e quindi, se prescinde dal carattere autonomo o subordinato delle prestazioni, riguarda i soggetti che operino con stabile inserimento nell'impresa stessa. Ne consegue, con riferimento all'agente di commercio, che i subagenti o i procacciatori di affari non sono calcolabili nel novero degli addetti quando diano un contributo meramente esterno, in coerenza con la loro qualità di titolari di autonome attività commerciali.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)