Sez. 5, Sentenza n. 10581 del 19/07/2002 (Rv. 556001 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Reddito d'impresa - Esclusione dall'imposta ex art. 115, comma secondo, lett. e bis), del d.P.R. n. 917 del 1986, aggiunta dall'art. 9 della legge n. 408 del 1990 - Condizioni - Requisiti dell'organizzazione imprenditoriale - Numero degli addetti non superiore a tre - Prevalenza della componente lavoro dei familiari, o soci, rispetto al capitale ed alle prestazioni di terzi - Accertamento - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di ILOR, l'esclusione dall'imposta dei redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali, prevista dall'art. 115, comma secondo, lett. e bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - lettera aggiunta dall'art. 9, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 408 -, è subordinata sia al requisito che il numero degli addetti, compreso il titolare o i soci, non sia superiore a tre, sia al presupposto costituito dalla prevalenza del lavoro del titolare e dei familiari, o dei soci, rispetto agli altri elementi (capitale e prestazioni di terzi) dell'organizzazione dell'impresa. Al fine di stabilire tale rapporto di prevalenza, deve ritenersi che l'organizzazione imprenditoriale non sia costituita soltanto dalle componenti patrimoniali dell'impresa, ma da tutto quel complesso di rapporti e di beni comunque acquisiti in disponibilità (quali, ad esempio, beni presi in locazione ovvero attività affidate ad imprese appaltatrici), che siano funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)