Sez. 3, Sentenza n. 5373 del 05/12/1989 (Rv. 464490 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ (NESSO DI) - LESIONI PERSONALI A CARICO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE CON CONSEGUENTE INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL TERZO - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO INDENNIZZO - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ (NESSO DI) - LESIONI PERSONALI A CARICO DI UN LAVORATORE DIPENDENTE CON CONSEGUENTE INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL TERZO - DETERMINAZIONE DEL RELATIVO INDENNIZZO - CRITERI.*
Il terzo che con sua colpa determina l'Invalidità temporanea d'altra persona che sia per tale ragione costretta ad assentarsi dal lavoro è obbligato a risarcire al datore di lavoro dell'infortunato il danno che questi subisce sopportando il costo d'una prestazione di lavoro non fruita e costituiscono componente di tale danno non solo la retribuzione corrisposta al lavoratore infortunato, ma anche i contributi per lo stesso dovuti dal datore di lavoro agli enti di Assicurazione sociale. (Conf 6132/88, mass n 460532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)