Sez. 1, Sentenza n. 747 del 28/01/1999 (Rv. 522691 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Coeva pendenza di procedura fallimentare innanzi a due distinti tribunali - Coincidente pronuncia di fallimento di uno stesso soggetto - Conflitto positivo di competenza - Configurabilità - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio in presenza di un conflitto reale positivo tra due giudici che abbiano pronunciato il fallimento di uno stesso soggetto, ritenendosi entrambi competenti a provvedere sulla relativa istanza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)