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Sez. 1, Sentenza n. 2803 del 28/03/1997 (Rv. 503389 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Coeva pendenza di procedura fallimentare innanzi a due distinti tribunali, con coincidente pronuncia di fallimento di uno stesso soggetto - Conflitto positivo di competenza - Configurabilità - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503389-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio in presenza di un conflitto reale positivo fra due giudici che abbiano pronunciato il fallimento dello stesso soggetto, ritenendosi entrambi competenti a provvedere sulla relativa istanza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)