Sez. 5, Sentenza n. 14021 del 16/06/2006 (Rv. 590374 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Dichiarazione annuale dei redditi - Indebita deduzione di oneri - Potere di correzione e liquidazione dell'imposta ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 917 del 1986 - Presupposti - Limiti - Fattispecie in tema di oneri deducibili sostenuti per spese mediche e di assistenza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consentendo la liquidazione anche di maggiori imposte dovute senza che sia necessario procedere a motivato avviso di accertamento, purchè le stesse emergano da un mero controllo cartolare della dichiarazione e degli allegati, permette all'Amministrazione finanziaria di ridurre oneri la cui indeducibilità sia percepibile "ictu oculi" dal raffronto tra la lettera della norma applicabile e gli elementi offerti dal dichiarante, correlati agli atti prodotti con la dichiarazione, ma non di escludere una deduzione dal reddito addotta e documentata, per ritenuta assenza di condizioni oggettive o soggettive, qualora tale operazione implichi una diversa interpretazione della norma applicata, ovvero l'applicazione di norme non considerate dal contribuente, o anche l'interpretazione della documentazione allegata o delle circolari ministeriali, costituendo tutto ciò una revisione critica dell'interpretazione effettuata dal contribuente, controvertibile e non manifestamente errata. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'opposizione alla cartella esattoriale con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione parte degli oneri dichiarati dal contribuente, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per spese mediche e di assistenza sostenute per la figlia, ritenendo che le stesse andassero ripartite in uguale misura tra entrambi i genitori, in applicazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 917).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)