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Sez. 1, Sentenza n. 1822 del 07/02/2003 (Rv. 560459 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata irragionevole del processo - Onere della prova ai fini dell'accertamento della violazione - Riparto.
Stato
decisa il 2003-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560459-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, con l'allegazione e dimostrazione del protrarsi della controversia oltre il termine mediamente qualificabile come ragionevole, secondo parametri di normalità ed anche alla luce dei criteri in proposito elaborati dalla Corte europea, l'istante offre il titolo della propria richiesta indennitaria; spetta all'Amministrazione convenuta di dedurre e provare eventuali peculiarità della vicenda, che siano giustificative di un prolungamento di detto termine, ovvero siano atte ad escludere la riferibilità del ritardo a disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)