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Sez. 1, Sentenza n. 19084 del 23/09/2004 (Rv. 577617 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata irragionevole del processo - Onere di allegazione e prova a carico del richiedente - Limiti - Dovere del giudice di accertare in concreto la sussistenza della violazione - Potere officioso di assunzione di informazioni - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2004-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577617-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la legge (art. 2, comma secondo, legge n. 89 del 2001) affida l'accertamento in concreto della violazione al giudice: la parte ha indubbiamente un onere di allegazione e dimostrazione, ma esso riguarda la sua posizione nel processo, la data iniziale di questo, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, e spetta poi al giudice - sulla base dei dati suddetti e di quelli eventualmente addotti dalla parte resistente - verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se vi sia stata una violazione del termine ragionevole, avvalendosi anche - secondo il modello processuale di cui agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. adottato dalla legge (art. 3, comma quarto, legge cit.) - di poteri di iniziativa, i quali si estrinsecano attraverso l'assunzione di informazioni che, espressamente prevista dall'art. 738 cod. proc. civ., non resta subordinata all'istanza di parte; onde il giudice - pur essendo vero che non è obbligato ad esercitare tali poteri, potendo attingere aliunde le fonti del proprio convincimento - non può limitarsi a registrare una asserita carenza probatoria a causa della mancata richiesta della parte ricorrente di acqusire gli atti del processo presupposto, ai sensi dell'art. 3, comma 5, l. cit., ma deve decidere (in senso positivo o negativo) sulla pretesa azionata dalla parte, perché - nel momento in cui la legge affida al giudice la funzione di accertamento predetta nell'ambito di un procedimento caratterizzato anche da poteri di iniziativa di ufficio - non può essere ascritta alla parte una carenza probatoria superabile con l'esercizio di quei poteri.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)