Sez. 3, Sentenza n. 974 del 27/03/1972 (Rv. 357265 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI A SEGUITO DI ESECUZIONE FORZATA - REVOCABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI A SEGUITO DI ESECUZIONE FORZATA - REVOCABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
I pagamenti coattivi ottenuti dal creditore a seguito di esecuzione forzata individuale presso il debitore o presso terzi non costituiscono pagamenti con mezzi anormali, tali da far presumere che il creditore conoscesse lo stato di insolvenza del debitore e, pertanto, non sono soggetti a revoca ai sensi dell'art 67, primo comma n 2, legge fallimentare, ancorche compiuti nel biennio anteriore al fallimento. Resta, pero, ferma la revocabilita di tali pagamenti ai sensi del secondo comma della citata norma, a condizione pero che essi siano eseguiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione del fallimento e che il curatore fornisca la prova della conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore. (Conf 2238'64; 1683'53).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 541, Cod. Proc. Civ. art. 542, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 505
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)