Sez. L, Sentenza n. 7725 del 17/05/2012 (Rv. 622913 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Diritto all'indennità giornaliera - Condizioni - Possesso della qualifica di lavoratrice agricola - Necessità - Prova relativa - Iscrizione negli elenchi nominativi - Minima attività lavorativa richiesta per l'iscrizione negli elenchi nominativi - Riferimento all'anno precedente all'evento assicurato - Sufficienza - Periodo di astensione nell'anno successivo all'evento - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Nel settore agricolo, ai fini del diritto alle indennità giornaliere di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e per il periodo di astensione facoltativa, al requisito dell'esistenza di un rapporto di lavoro in atto si sostituisce il possesso della qualifica di lavoratrice agricola, che va comprovata con l'iscrizione negli elenchi nominativi senza la necessità che la minima attività lavorativa (oltre cinquantuno giornate) richiesta per l'iscrizione agli elenchi nominativi sia stata svolta nello stesso anno cui si riferisce l'astensione predetta, dovendosi considerare sufficiente - alla luce dei principi sottesi alla legislazione di tutela della maternità - l'esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell'anno precedente all'evento assicurato, anche se l'astensione, sia obbligatoria che facoltativa, si svolga nell'anno successivo all'evento stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/1946 num. 212 art. 4 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 26/11/1976 num. 1026 art. 13, Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)