Sez. L, Sentenza n. 24634 del 23/11/2009 (Rv. 611021 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici agricole con rapporto di lavoro a tempo determinato - Diritto all'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa - Spettanza - Condizioni - Attività lavorativa minima ex art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 nell'anno precedente - Congedo di maternità usufruito nel predetto anno - Sufficienze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
Ai fini del riconoscimento in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato del congedo parentale previsto dall'art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, il requisito dell'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'art. 7, n. 5, del d.l. n. 83 del 1970, per almeno cinquantuno giornate nell'anno precedente, richiesto dall'art. 63, comma 2, dello stesso d.lgs., deve intendersi realizzato, in virtù di un'interpretazione delle predette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela della maternità garantita dall'art. 31 Cost., anche nell'ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa, ma abbia fruito di congedo di maternità per astensione obbligatoria dal lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1204 art. 15, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 31, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 32, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 63 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)