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Sez. L, Sentenza n. 16432 del 26/07/2007 (Rv. 598348 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Diritto della bracciante agricola all'indennità di maternità per il periodo di astensione, sia obbligatoria, che facoltativa - Presupposto - Minima attività lavorativa richiesta per l'iscrizione negli elenchi nominativi - Riferimento all'anno precedente all'evento tutelato - Sufficienza - Protrazione dell'astensione nell'anno successivo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598348-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di maternità in favore della lavoratrice agricola a tempo determinato sia per il periodo di astensione obbligatoria, che per quello di astensione facoltativa, non si richiede necessariamente che la minima attività lavorativa (oltre cinquantuno giornate), stabilita per l'iscrizione agli elenchi nominativi, sia stata svolta nello stesso anno cui si riferisce l'astensione dal lavoro per l'evento tutelato, dovendosi considerare sufficiente l'esistenza dei requisiti costitutivi del rapporto assicurativo nell'anno precedente al suddetto evento, anche se l'astensione, sia obbligatoria che facoltativa, si protragga nell'anno successivo all'evento stesso. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata perché, a fronte della domanda avanzata da una bracciante agricola per il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per entrambi i periodi di astensione lavorativa, sia obbligatoria, che facoltativa, aveva accolto esclusivamente la pretesa relativa al periodo di astensione obbligatoria, respingendo quella concernente l'indennità per astensione facoltativa, nonostante che la lavoratrice - il cui parto era avvenuto l'11 marzo 1993 - avesse svolto nel 1992 almeno 51 giornate lavorative).

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 30/12/1970 num. 1204 art. 15, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)