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Sez. 1, Sentenza n. 2849 del 10/05/1995 Cc. (dep. 19/07/1995) Rv. 202562 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero | Possibilità per il giudice di applicare misura meno grave di quella richiesta - Sussistenza - Solo per l'ipotesi in cui quella più grave non sia stata richiesta in via esclusiva - Applicabilità di tale principio in sede di riesame o di appello - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202562-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Richiesta del pubblico ministero

Il principio secondo cui il Giudice, nel caso delle indagini preliminari, può disporre misure cautelari personali meno gravi soltanto se il pubblico ministero non ha richiesto in via esclusiva l'imposizione di quelle più gravi, non è applicabile in sede di riesame o di appello avverso il disposto provvedimento cautelare, essendo la richiesta dell'organo dell'accusa vincolante in tal senso solo per la scelta iniziale della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)