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Sez. 3, Ordinanza n. 3443 del 18/09/2012 Cc. (dep. 23/01/2013) Rv. 254680 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Impugnazione del P.M. - Applicazione di misura meno grave di quella richiesta - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254680-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Il giudice dell'appello cautelare personale non può provvedere, in caso di impugnazione del P.M., stante il principio devolutivo, in merito a misure cautelari diverse, anche se meno gravi, rispetto a quella originariamente richiesta dal P.M., ove, anche in sede di appello, non sia stata fatta richiesta di applicazione di una misura meno grave.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)