Sez. L, Sentenza n. 92 del 08/01/2004 (Rv. 569319 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Dipendenti postali - Trasformazione dell'ente in società per azioni - Controversia instaurata dal dipendente - Soggetto legittimato passivo - Individuazione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti dell'Ente poste italiane, l'art. 53 comma settimo della legge n. 449 del 1997, attesa la sua ampia formulazione testuale e la finalità di semplificare la gestione dell'assicurazione in modo che il dipendente debba convenire in giudizio un solo contraddittore, va interpretato nel senso che a partire da 1 gennaio 1999 (data di trasformazione dell'Ente in società per azioni), è l'INAIL l'unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato, a prescindere non solo da quando si sia verificato l'infortunio, ma anche dal periodo in cui sia maturato il diritto alla prestazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 7 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 27 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 40 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)