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Sez. L, Sentenza n. 13323 del 12/09/2002 (Rv. 557362 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Assicurazione di dipendenti statali - Cumulo da parte delle amministrazioni pubbliche della posizione di assicurante e di assicuratore - Proposizione della domanda del lavoratore nei confronti dell'INAIL - Difetto di legittimazione passiva "ad causam" - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie relativa ad infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della Iritel SpA, concessionaria dei servizi di telefonia pubblica, prima del trasferimento della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dell'Ente poste italiane all'INAIL.
Stato
decisa il 2002-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557362-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

In relazione ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti di Amministrazioni Statali, in cui queste ultime cumulino, rispetto al lavoratore interessato, la posizione di assicurante e assicuratore, la proposizione da parte del lavoratore delle domande per conseguire le prestazioni assicurative nei confronti dell'INAIL, invece che nei confronti dell'amministrazione pubblica, dà luogo al vizio di difetto di legittimazione passiva "ad causam", rilevabile d'ufficio e denunciabile per la prima volta in cassazione, e non ad una semplice ipotesi di possibile contestazione della titolarità passiva del rapporto. (In applicazione di tale principio la S.C. ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, depositata il 24 maggio 1998, pronunciata nei confronti dell'INAIL in relazione alla richiesta di riconoscimento di rendita per inabilità generica lavorativa in misura superiore a quella già riconosciuta, in dipendenza di un infortunio sul lavoro subito, in data 13 novembre 1992, da un dipendente della Iritel SpA, prima della trasformazione dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico e, poi, in società per azioni e prima del trasferimento all'INAIL dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori dell'Ente poste italiane, disposto dall'art. 53, comma settimo, legge 27 dicembre 1997, n. 449, con decorrenza dal 1 gennaio 1999).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Legge 29/01/1992 num. 58 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 27 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1994 num. 269 art. 1 CORTE COST., Legge 04/07/1994 num. 432 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)