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Sez. L, Sentenza n. 16418 del 20/08/2004 (Rv. 576017 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Dipendenti postali - Azione per ottenere la rendita da invalidità - Soggetto legittimato passivo - Individuazione - Passaggio del rapporto assicurativo dall'ente all'Inail - Rinvio della data inizialmente prevista per il passaggio - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576017-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Con riferimento ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti dell'Ente poste italiane, l'art. 53 comma settimo della legge n. 449 del 1997 stabilisce che, a partire dal primo gennaio 1999, è l'INAIL l'unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato, mentre legittimato passivo nei giudizi proposti sino a detta data ed aventi per oggetto le prestazioni della predetta assicurazione è l'ente datore di lavoro. A tal fine non rileva che la data di passaggio del rapporto assicurativo, inizialmente fissata al 31 dicembre 1997, sia stata rinviata al primo gennaio 1999 dall'art. 40 della legge n. 448 del 1998 e che il ricorso contro l'Inail sia stato proposto nelle more, atteso che, dovendo il rinvio esser disposto necessariamente con una norma di carattere retroattivo, il giudice deve applicare lo jus superveniens.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 40, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 com. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)