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Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 09/09/1970 (Rv. 347097 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - PROCEDIMENTI CAUTELARI - NOZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - DISTINZIONE IN DUE FASI- NATURA DELLA PRIMA FASE - INAPPLICABILITA AD ESSA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE N 818 DEL 1965.*
Stato
decisa il 1970-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347097-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - PROCEDIMENTI CAUTELARI - NOZIONE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - DISTINZIONE IN DUE FASI- NATURA DELLA PRIMA FASE - INAPPLICABILITA AD ESSA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE N 818 DEL 1965.*

Con la locuzione 'procedimenti cautelarì contenuta nell'art 92 dell' ordinamento giudiziario approvato con RD 30 gennaio 1941, n 12, il legislatore ha inteso propriamente riferirsi a quelle azioni, assicurative o conservative, che sono dirette a provocare un provvedimento cautelativo, al fine di assicurare lo stato di fatto o di diritto esistente, in attesa di un accertamento o di una misura definitiva. Nella denuncia di nuova opera che, al pari dell'Azione di danno temuto, e caratterizzata da due fasi, distinte l'una dall'altra, soltanto la prima fase, a cognizione sommaria, riveste carattere propriamente cautelare e conservativo, realizzandosi mediante l'adozione da parte del pretore, di provvedimenti urgenti, destinati ad eliminare il denunciato pericolo, se ritenuto sussistente ed a questa fase soltanto, volta per l'appunto ad ovviare ad un periculum in mora si riferisce l'art 3 della legge n 818 del 1965, allorche richiama i procedimenti cautelari menzionati nell'art 92 dell' ordinamento giudiziario.*

Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)